COS’È IL ROGITO NOTARILE?

20.05.2023

Il rogito notarile è il documento che formalizza il passaggio di proprietà del bene. Con il rogito, la compravendita immobiliare è quindi conclusa: il bene passa definitivamente e consensualmente dal venditore all'acquirente, che ne diventa proprietario.

CHI È RESPONSABILE DEL ROGITO? 

Il notaio ha il compito di garantire la validità dell'atto nella veste di pubblico ufficiale ed esperto in materie giuridiche. Oltre a verificare l'identità personale delle parti, verifica la regolarità urbanistica e catastale degli immobili ed effettua i controlli ipo-catastali. Durante il rogito, il notaio legge e spiega il contratto al venditore e all'acquirente, che devono essere formalmente informati delle condizioni e degli obblighi previsti. A fine lettura, le parti devono sottoscrivere il rogito, così come il notaio stesso. Sarà poi cura del notaio depositare l'Atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e registrarlo presso l'Agenzia delle Entrate.

Le spese notarili, salvo diverse pattuizioni tra le parti, sono a carico dell'acquirente e, oltre all'onorario del professionista, comprendono le tasse e le imposte che il notaio riscuote per conto dello Stato. Di norma la parcella del notaio va saldata al momento stesso della sottoscrizione dell'atto.

La scelta del notaio è libera e spetta all'acquirente, essendo quest'ultimo tenuto al pagamento dei compensi, salvo diversi accordi con il venditore. Solitamente quindi, chi vende casa non paga alcuna spesa notarile.

COSA DEVE CONTENERE UN ROGITO NOTARILE: 

  • valore di cessione dell'immobile, ovvero quanto si paga per quella casa specifica – o per qualsiasi altro bene immobile che sia oggetto di compravendita;

  • modalità di pagamento con cui il compratore intende saldare il proprio debito;

  • spese sostenute dal notaio nel corso della lavorazione per la redazione del rogito. Possono essere, ad esempio, spese per ottenere copie di documenti o di certificati da allegare all'atto notarile;

LE PERTINENZE E LE PARTI COMUNI DA SEGNALARE

Nel contratto definitivo sono indicate anche le pertinenze, cioè "i beni a servizio o ad ornamento" dell'immobile principale, come ad esempio box o garage, posto auto, locali di sgombero, tettoie. Le pertinenze dall'abitazione principale sono le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Nel caso di acquisto in edifici condominiali, con l'appartamento viene ceduta anche la quota di comproprietà sulle parti e sugli impianti comuni, che rimangono in comunione tra tutti i condomini.

QUALI SONO I MODI PER PAGARE UN IMMOBILE?

La legge prevede che nell'atto debba esserci l'indicazione delle modalità di pagamento. Se l'acquirente ricorre a un mutuo, il relativo contratto viene sottoscritto contestualmente alla stipula del contratto definitivo di vendita, in presenza di un responsabile della banca. Ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare se si è avvalsa di un mediatore e di indicare l'ammontare della spesa sostenuta per la mediazione e le modalità di pagamento.

LA REGISTRAZIONE DELL'ATTO 

La registrazione deve essere eseguita entro 30 giorni dalla data di stipula ed avviene presso l'Agenzia delle Entrate, con contestuale versamento delle imposte ipotecaria e catastale.



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